Rilascio dichiarazione immediata disponibilità al lavoro e calcolo stato occupazionale
Nuove disposizioni
Si avvisa l'utenza
che, a seguito della pubblicazione del D.Lgs 150/2015 e della
circolare n.447567 del 11/12/2015 di Regione Lombardia, il rilascio
della Dichiarazione di Immediata disponibilità al Lavoro
(DID) non viene più effettuato tramite il sistema
informativo della Provincia di Mantova - SINTESI.
I disoccupati non
percettori di sostegno al reddito devono rilasciare la
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) sul
portale regionale http://gefo.servizirl.it/dote
e seguire la procedura
prevista. La DID può essere rilasciata in autonomia o con il
supporto di un operatore accreditato ai servizi al
lavoro.
I disoccupati
percettori di strumenti di sostegno al reddito devono
rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al
Lavoro (DID) sul portale regionale http://gefo.servizirl.it/dote
ed inserire gli
estremi della domanda dell'ammortizzatore già presentata
presso un patronato oppure online sul portale INPS.
Gli utenti che
intendono fruire di prestazioni di carattere sociale erogate
da Pubbliche Amministrazioni (ASL, Comuni, ALER, …) dovranno
rendere a tali amministrazioni una autodichiarazione che attesti la
condizione di "non occupazione" ai sensi dell'art. 19 comma 7
D.Lgs 150/2015 e per la
finalità sopra indicata non sono tenuti a rilasciare la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
.
A far data dal
24/09/2015, con l'entrata in vigore del D.Lgs 150/2015, per la
determinazione dello stato occupazionale, non viene più
considerato il reddito, ma la durata del contratto di lavoro in
essere, pertanto:
- le persone che hanno
un contratto di lavoro subordinato fino a 6 mesi, a prescindere
dall'ammontare del reddito, avranno lo stato di disoccupazione
sospeso;
- le persone che hanno un contratto
di lavoro subordinato superiore a 6 mesi, a prescindere
dall'ammontare del reddito, decadono dallo stato di disoccupazione
e devono rilasciare una nuova DID;
Per gli utenti che intendono
iscriversi nelle liste del Collocamento Mirato, è
necessario essere disoccupati, secondo i criteri sopra
evidenziati.
Per la permanenza nelle liste del
Collocamento Mirato (CM), si valuta ancora il reddito percepito,
pertanto:
a) qualora instauri un rapporto di
lavoro subordinato/autonomo il cui reddito annuale sia superiore a
€ 8.000/4.800, decade dall'iscrizione al CM, salvo il caso in
cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
In tal caso, l'iscrizione è sospesa per la durata del
rapporto di lavoro;
b) qualora instauri un rapporto di
lavoro subordinato/autonomo il cui reddito annuale sia inferiore a
€ 8.000/4.800, conserva l'iscrizione al CM.

