Rilascio dichiarazione immediata disponibilità al lavoro e calcolo stato occupazionale

Nuove disposizioni
Si avvisa l'utenza che, a seguito della pubblicazione del D.Lgs 150/2015 e della circolare n.447567 del 11/12/2015 di Regione Lombardia, il rilascio della Dichiarazione di Immediata disponibilità al Lavoro (DID) non viene più effettuato tramite il sistema informativo della Provincia di Mantova - SINTESI.
I disoccupati non percettori di sostegno al reddito devono rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) sul portale regionale http://gefo.servizirl.it/dote e seguire la procedura prevista. La DID può essere rilasciata in autonomia o con il supporto di un operatore accreditato ai servizi al lavoro.
I disoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito devono rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) sul portale regionale http://gefo.servizirl.it/dote ed inserire gli estremi della domanda dell'ammortizzatore già presentata presso un patronato oppure online sul portale INPS.
Gli utenti che intendono fruire di prestazioni di carattere sociale erogate da Pubbliche Amministrazioni (ASL, Comuni, ALER, …) dovranno rendere a tali amministrazioni una autodichiarazione che attesti la condizione di "non occupazione" ai sensi dell'art. 19 comma 7 D.Lgs 150/2015 e per la finalità sopra indicata non sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro .
A far data dal 24/09/2015, con l'entrata in vigore del D.Lgs 150/2015, per la determinazione dello stato occupazionale, non viene più considerato il reddito, ma la durata del contratto di lavoro in essere, pertanto:
- le persone che hanno un contratto di lavoro subordinato fino a 6 mesi, a prescindere dall'ammontare del reddito, avranno lo stato di disoccupazione sospeso;
- le persone che hanno un contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi, a prescindere dall'ammontare del reddito, decadono dallo stato di disoccupazione e devono rilasciare una nuova DID;
 
Per gli utenti che intendono iscriversi nelle liste del Collocamento Mirato, è necessario essere disoccupati, secondo i criteri sopra evidenziati.
Per la permanenza nelle liste del Collocamento Mirato (CM), si valuta ancora il reddito percepito, pertanto:
a) qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato/autonomo il cui reddito annuale sia superiore a € 8.000/4.800, decade dall'iscrizione al CM, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l'iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro;
b) qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato/autonomo il cui reddito annuale sia inferiore a € 8.000/4.800, conserva l'iscrizione al CM.