Cessazione qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale
L'11 settembre 2024 sulla GU n. 213 è stato pubblicato il Decreto n. 127 del 28/06/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".
Richiamato quanto disposto dall'art. 8 "Norme transitorie e finali", che recita: "[...]
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché' le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto. […]".
Si comunica ai soggetti interessati che il decreto n. 127/2024, entra in vigore il 26 settembre 2024 e, pertanto come indicato all'art.8 sopra riportato, gli impianti coinvolti dovranno presentare opportuna domanda di modifica dell'autorizzazione in loro possesso al fine di adeguarsi al nuovo regolamento.
Le modalità di presentazione delle domande di adeguamento al DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 rimangono quelle previste dalle specifiche norme di settore.