Avviamenti a selezione presso enti pubblici - (Provvedimento sanzionatorio)

ex art.16 legge 56/87
Procedimenti
Descrizione procedimento
Gli avviati a selezione a tempo determinato che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alla opportunità di lavoro ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, non potranno partecipare per tre mesi, a partire dalla data di ricezione del provvedimento di esclusione, trasmesso con R.A.R., ad altre chiamate a selezione a tempo determinato, anche nel caso in cui abbiano trasferito il proprio domicilio.
Gli avviati a selezione a tempo indeterminato che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alla opportunità di lavoro ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei,  perdono lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs.181/00, come modificato dal D.Lgs.297/02,  a partire dalla data di ricezione del provvedimento, trasmesso con R.A.R.
In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nell'intera Regione per un periodo di tre mesi, a partire dalla data di ricezione del provvedimento di esclusione, contestuale a quello di perdita della disoccupazione, trasmesso con R.A.R., anche se abbiano trasferito il proprio domicilio.
I lavoratori risultati inidonei  non potranno partecipare agli avviamenti a selezione presso la stessa Pubblica Amministrazione per la medesima posizione, per un periodo pari a tre mesi a partire dalla data di dichiarazione di inidoneità, "girata" con R.A.R. dal Servizio Provinciale del Lavoro .

I Casi di giustificato motivo di rifiuto sono descritti nella Circolare applicativa dell'art.16, affissa all'Albo di ogni Centro per l'Impiego.

A chi si rivolge

Il provvedimento sanzionatorio riguarda tutti i lavoratori che, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato un avviamento al lavoro secondo le modalità disciplinate dall'art. 16 L. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni ( a tempo determinato o indeterminato) per il quale erano stati avviati e dichiarati idonei, o che non si siano presentati alla prova selettiva

Cosa fare
Il provvedimento sanzionatorio è impugnabile di fronte al T.A.R. Brescia
Costi
Nessun costo
Tempi

Il provvedimento sanzionatorio viene emesso entro 30 giorni dalla contestazione all'utente.

Responsabile del procedimento


Servizio Provinciale del Lavoro

Dirigente: Cristina Paparella
 
Sostituto in caso di inerzia e ritardo del Responsabile del Procedimento e del Dirigente è il Segretario Generale
Referente

Sonia Spazzini
Coordinamento Amministrativo CPI Provinciali
Via Don Maraglio n.4
46100 Mantova
tel.0376/401872
fax.0376/225748