Accesso consiglieri provinciali
Descrizione procedimento | Accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti da parte del consigliere provinciale. L'art. 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali - D.lgs. n. 267/2000 - statuisce che: " I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". L'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di cui il consigliere richiedente è investito e non al soddisfacimento di un interesse individuale e privato. In nessun caso il consigliere può fare uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti nell'esercizio del mandato o per finalità ad esso estranee. Il consigliere provinciale ha l'obbligo di legge di osservare il segreto di ufficio e la riservatezza in ordine alle informazioni acquisite ed è tenuto al trattamento dei dati contenuti nella documentazione rilasciata o di cui abbia preso visione, nel rispetto della normativa nazionale vigente sul corretto trattamento dei dati personali e del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il consigliere provinciale dovrà conservare diligentemente quanto consegnatogli/le dagli uffici, adottando ogni accorgimento volto ad evitare che ai dati e documenti possano accedere estranei. |
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A chi si rivolge | Ai consiglieri provinciali in carica. |
Cosa fare | Compilare il modulo allegato specificando la documentazione che si chiede in visione o in copia. Nel caso di richiesta di copia specificare se copia semplice o conforme all'originale. I consiglieri provinciali, pur non avendo l'obbligo di motivare le richieste di accesso agli atti, non devono formulare richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che si intendono consultare.
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Costi | Nessun costo (né di riproduzione né di imposta di bollo in caso di copia conforme) Sulle copie rilasciate ai consiglieri provinciali dichiarate conformi all'originale dovrà essere indicato che trattasi di copie destinate ad usi esclusivamente inerenti alla carica di consigliere ricoperta dal richiedente. |
Tempi | 10 giorni dalla richiesta Qualora la richiesta richieda una ricerca complessa e onerosa per gli uffici o si tratti di copia di atti voluminosi, il responsabile del procedimento di accesso concorda e formalizza con il consigliere interessato il termine entro il quale gli atti potranno essere consegnati.
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Responsabile del procedimento | Dirigente e/o posizione organizzativa che detiene i dati, le informazioni e la documentazione richiesta. |
Referente | SEGRETERIA GENERALE consiglio@provincia.mantova.it Rossana Sacchelli: 0376 204221 Milva Reggiani: 0376 204360 |