Concessioni ed espropri

Espropri - Quando una pubblica amministrazione può procedere all'espropriazione di beni di proprietà privata?

Il potere di espropriare è riconosciuto dall'art. 42 della Costituzione, il quale, dopo aver affermato solennemente che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, stabilisce che essa può, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, essere espropriata per motivi di interesse generale. Il codice civile, dal canto suo, all'art. 834 dispone che nessuno può essere espropriato se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Infine, l'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001 (c.d. Testo Unico degli Espropri) dispone che il decreto di esproprio può essere emanato quando sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità e sia stata determinata l'indennità di esproprio. L'espropriazione di beni di proprietà privata è dunque possibile quando la pubblica amministrazione debba realizzare delle opere o degli interventi di pubblico interesse, purché tale pubblico interesse venga dichiarato nelle forme di legge e ai privati proprietari sia offerta una congrua indennità.

Espropri - Come si determina l'indennità di esproprio per un'area non edificabile?

L'indennità di esproprio in via provvisoria per un'area non edificabile (agricola) si determina applicando il criterio del valore agricolo medio stabilito annualmente dalla Commissione Provinciale Espropri istituita ai sensi dell'art. 41 del DPR n. 327/2001, in base alla regione agraria di appartenenza del bene ed alla coltura in atto. La legge prevede, a favore del proprietario che accetta l'indennità offerta, il beneficio della maggiorazione del 50% del valore agricolo medio ovvero, nel caso in cui il proprietario rivesta la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, il beneficio della triplicazione del valore agricolo medio. L'indennità definitiva di esproprio, in caso di rifiuto dell'indennità provvisoria, è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. La determinazione definitiva dell'indennità compete alla Commissione Provinciale Espropri o alla terna dei tecnici prevista dall'art. 21 del DPR n. 327/2001.

Espropri - Come si determina l'indennità di esproprio per un'area edificabile?

In accoglimento delle indicazioni e delle istanze dei giudici costituzionali (Sent. Corte Cost. n. 348 del 22.10.2007), i commi 89 e 90 dell'art. 2 della L. n. 244 del 24.12.2007, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) hanno modificato i commi 1 e 2 dell'art. 37 del DPR n. 327 (c.d. Testo Unico degli Espropri), prevedendo che:

a) l'indennità di espropriazione di un terreno edificabile sia determinata in misura pari al valore venale (di mercato) del bene;
b) il valore venale (di mercato) del bene sia ridotto del 25% quando l'espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale;
c) il valore venale (di mercato) del bene sia aumentato del 10% nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva;
d) tali disposizioni si applichino a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

Concessioni - Sono previste esenzioni al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP)?

Sono esenti dal canone per occupazione e spazi e aree pubbliche (COSAP):

a) balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile.
b) Le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.
c) Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati.
d) Le occupazioni con passi carrabili e qualsiasi manufatto che agevoli il transito ai soggetti portatori di handicap.
e) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e consorzi tra enti locali territoriali, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
f) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
g) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi loro assegnate.
h) Le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche.
i) I passi e gli accessi di larghezza inferiore a m. 2;
j) I passi e gli accessi cd. "a filo", intendendosi per essi gli accessi insistenti direttamente sulla proprietà provinciale senza che tra tali accessi e la carreggiata vi siano spazi di proprietà provinciale interposti;
k) Le occupazioni di qualsiasi tipo inferiori a mq. 0,50
l) Le tombinature e colmature di fossi o scarpate;
m) Le occupazioni di qualsiasi tipo relative ad abitazioni private in via esclusiva.