Tar respinge ricorso di Ies contro Provincia e Ministero della transizione ecologica

  
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Respinti dal TAR Brescia due ricorsi promossi da IES contro la diffida con cui il Ministero della Transizione Ecologico ha invitato la società a provvedere all'avvio dell'attività di recupero del surnatante in area Belleli e contro il decreto direttoriale dello stesso Ministero che impone a IES di implementare l'analisi di rischio sempre in area Belleli. 

Oltre a dichiarare inammissibili le motivazioni contro l'ordinanza provinciale che individua IES come responsabile della presenza di surnatante nelle aree della raffineria, di via Brennero e di zona Bellleli, in quanto la sua legittimità è stata definitivamente sancita, con efficacia di giudicato, dal Consiglio di Stato, la sentenza respinge la pretesa della ricorrente di aver assolto ad ogni obbligo mediante la presentazione di un progetto di messa in sicurezza della falda approvato dal Ministero e attualmente in corso.  

In particolare il pronunciamento del Tar accerta  che tutte le campagne di monitoraggio delle acque sotterranee condotte sino ad  oggi   hanno evidenziato l'insufficienza delle misure approntate, posto che il sistema adottato - costituito da skimmer attivi che recuperano il prodotto che si accumula all'interno dei piezometri - non crea alcun richiamo dinamico sulle aree circostanti.

La sentenza rileva inoltre che i decreti con cui il MInistero ha approvato i progetti di messa in sicurezza prevedono espressamente di verificare l'efficacia delle misure approvate alla luce dei risultati delle campagne di monitoraggio delle acque e di integrare il sistema di sbarramento idraulico e dunque non sono affatto liberatori; nonchè che ARPA ha ripetutamente valutato e controdedotto alle osservazioni della ricorrente, ribadendo anche recentemente la necessità di implementare la rete dei piezometri non solo per verificare il raggio d'azione degli skimmer, ma come misura propedeutica "a una definizione di maggior dettaglio delle aree in cui è tuttora presente il prodotto in galleggiamento sulla falda". 

Il collegio ha rilevato che le conclusioni delle amministrazioni sono logiche e coerenti con le rilevazioni effettuate dagli organi tecnici di supporto e non possono essere messe in discussione mediante perizie di parte, non solo perchè non è ammissibile sostituire valutazioni di parte a quelle dell'amministrazione procedente, ma anche perchè  non è possibile rimettere in discussione quanto già accertato dall'amministrazione e confermato, con efficacia di giudicato, dal Consiglio di Stato.

Infine, il TAR ha ritenuto inidonea a confutare la ragionevolezza dei provvedimenti impugnati la relazione denominata «supporto scientifico ed elaborazione di un modello idrogeologico numerico di flusso nel SIN "laghi di Mantova e polo chimico"» redatta dal Dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ripetutamente citata dalla ricorrente per accreditare la piena efficacia e l'adeguatezza delle misure attuali.