Tar respinge ricorso di Edison contro l'ordinanza della Provincia che la individuava come responsabile dell'inquinamento dell'Area Valletta
Depositata la sentenza con la quale il TAR ha respinto il ricorso proposto da Edison contro l'ordinanza della Provincia e la successiva convalida con cui l'ente individuava la ricorrente come responsabile dell'inquinamento nell'area Valletta del Sin di Mantova.
Il TAR ha ritenuto ammissibili i motivi reiterati nel ricorso sui quali già si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza riferita a precedenti ordinanze, in quanto l'intangibilità del giudicato non si estende ai nuovi provvedimenti, riferiti ad aree diverse da quelle considerate.
I motivi - riferiti alla pretesa incompetenza della Provincia, alla violazione del principio di irretroattività della legge, alla pretesa onnicomprensività della transazione conclusa con il Ministero nel 2005, alla successione di Eni nella proprietà e in tutti i relativi obblighi, alla insufficienza del superamento delle CSC per qualificare il sito come inquinato - sono stati giudicati infondati con ampia motivazione, che riprende e sviluppa le motivazioni contenute nel precedente del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda l'istruttoria procedimentale, il Collegio,
ribadito il principio consolidato in giurisprudenza per il
quale ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di
causalità tra attività industriale svolta nell'area e
inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico
del "più probabile che non", ha sottolineato che
"l'individuazione del responsabile può basarsi anche su
presunzioni semplici. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione
fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene
in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a
un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una
prova liberatoria, per la quale non è sufficiente
ventilare genericamente il dubbio di una possibile
responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi
esterni alla propria attività, bensì è
necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e
indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la
causazione dell'inquinamento.
Ciò premesso, in accoglimento delle difese esposte dal
legale dell'ente Eloisa Persegati, il TAR ha riscontrato che il
provvedimento si basa su molteplici elementi, specificamente
elencati nella sentenza, con un rilievo speciale alle relazioni del
prof. Bacci e alla consulenza Mara e Carrara. Riguardo alle
contestazioni mosse a tali ultimi contributi, il collegio spiega
che "con riferimento a questi studi, il Collegio conclude
che, siccome le relazioni del dott. Monti, del prof. Focardi e
dell'ing. Nano prodotte dalla ricorrente mirano essenzialmente a
confutate le relazioni del prof. Bacci e dei periti del Pubblico
Ministero (Marra - Carrara), e siccome esse rappresentano solo
alcuni dei plurimi elementi che, complessivamente considerati,
hanno indotto l'amministrazione procedente a ritenere responsabile
la ricorrente dell'inquinamento dell'area di cui si discorre, la
regola del "più probabile che non", anche considerati tutti
gli elementi prima elencati, continua a trovare qui applicazione a
carico della ricorrente".
Respinti anche i motivi svolti contro il provvedimento di
convalida adottato dalla Provincia all'esito del supplemento
istruttorio avviato per esaminare le relazioni tecniche prodotte da
Edison nel procedimento ed erroneamente pretermesse.
Sul punto il TAR ha ricordato che "nel perseguire l'interesse
pubblico, l'Amministrazione può avvalersi del potere di
autotutela in funzione conservativa del provvedimento il cui
fondamento va ricercato nel principio di conservazione dei valori
giuridici".
Nel merito, il TAR ha ritenuto infondate le critiche sulla
insufficienza della motivazione, rilevando che " la
formulazione utilizzata dall'amministrazione procedente descrive,
in modo sintetico, il fatto, secondo cui le relazioni prodotte
dalla ricorrente mirano essenzialmente a confutate le relazioni del
prof. Bacci e dei periti del Pubblico Ministero (Marra e Carrara)
che, però, come visto, rappresentano solo alcuni dei plurimi
elementi che, complessivamente considerati, hanno indotto
l'amministrazione procedente a ritenere la ricorrente responsabile
della contaminazione".
Respinta anche la pretesa di Edison di non essere tenuta a
provvedere all'adozione delle misure di prevenzione (MIPRE),
imposte dal Ministero in seguito all'ordinanza provinciale,
perchè spettanti a proprietario.
A riguardo, il collegio ha replicato che "qualora, come nel
caso di specie, il responsabile sia stato individuato,
l'amministrazione procedente è legittimata ad imporgli anche
l'adozione di tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie
per la salvaguardi dell'ambiente".
Respinte infine tutte le censure riferite alla pretesa violazione
del contraddittorio procedimentale, avendo il TAR accertato che
"l'Amministrazione ha assicurato alla ricorrente un'ampia
partecipazione procedimentale comunicandole l'avvio del
procedimento volto all'individuazione del responsabile della
contaminazione, e dopo averlo concluso, ha riaperto l'istruttoria,
proprio per analizzare la documentazione presentata dalla
ricorrente ed erroneamente pretermessa; senza contare che, i
provvedimenti impugnati (ordinanze PD 954/20 e 453/21) non
impongono alla ricorrente l'esecuzione di uno specifico progetto di
bonifica, né, del resto, potrebbero farlo, ma si limitano ad
ordinargli di presentare, sulla base dei dati in suo possesso
e di quelli emersi nel corso dell'istruttoria,
«una proposta progettuale che costituirà la base
condivisa per la elaborazione di
un progetto".