Contenzioso per ampliamento allevamento avicolo

Riconoscimento debiti fuori bilancio
Il contenzioso riguarda l'autorizzazione all'ampliamento di un allevamento avicolo da realizzarsi in una zona non contigua all'esistente allevamento. L'area scelta per il nuovo allevamento ricade in ambito estrattivo ATE - g3, disciplinato nel PGT dall'art. 22.6 delle NTA, ed in zona agricola produttiva (Ambiti agricoli strategici a elevata caratterizzazione produttiva). In tali ambiti il PGT prevede lo svolgimento di attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione ma vieta la costruzione di nuovi allevamenti di tipo intensivo, allo scopo di tutelare le qualità geomorfologiche del territorio.
Sul progetto di ampliamento dell'azienda Agricola Fondo Perla il Comune di Cavriana il 28 febbraio 2018, ha comunicato alla Provincia il proprio parere negativo, evidenziando il contrasto con la disciplina degli ambiti estrattivi e con il divieto di nuovi allevamenti intensivi previsto per le zone agricole produttive. Contro questo parere la ricorrente ha presentato impugnazione. La Provincia il 14 maggio 2018 ha disposto l'archiviazione della richiesta di provvedimento autorizzatorio unico per l'ampliamento dell'allevamento avicolo visto il parere negativo del Comune fondato sulla mancanza di conformità urbanistica.
Il Tar ha annullato i provvedimenti, sia quelli del Comune sia quello di archiviazione dell'AUA della Provincia di Mantova, ritenendo illegittimo il divieto. Il Tar ha infatti rilevato "una contraddizione rispetto alla circostanza che le zone agricole produttive presentano solo limitate aree di valore naturale e ambientale. Essendovi una chiara vocazione produttiva di tipo intensivo, riconosciuta a livello sovracomunale dal PTCP, e mancando significativi elementi di naturalità, non è ragionevole estendere in via generale la disciplina restrittiva prevista per le zone agricole strategiche a elevata valenza paesistica.
Una seconda criticità riguarda i rapporti tra la disciplina urbanistica comunale e la procedura di VIA gestita dalla Provincia. Il potere di regolazione del territorio riservato ai Comuni è sovraordinato, e si impone all'interno della procedura di VIA, in quanto esprime scelte discrezionali sul migliore utilizzo del territorio. Quando però nello strumento urbanistico comunale entrano valutazioni di tipo ambientale e sanitario la situazione cambia, perché vi sono altre autorità che condividono il potere di stabilire se una certa attività economica sia compatibile con le caratteristiche dei luoghi e con il livello di rischio accettabile per la collettività. Il Comune non può utilizzare lo strumento urbanistico per decidere da solo, sostituendosi alle altre autorità e rendendo inutili le garanzie previste dall'ordinamento, tra cui la procedura di VIA;
Le suddette garanzie tutelano sia i diversi interessi pubblici coinvolti sia l'interesse economico dei soggetti che intendono avviare nuove attività produttive. Un'impostazione rigida come quella urbanistica, particolarmente se articolata mediante divieti astratti e presunzioni che non ammettono la prova contraria, è inadeguata a regolare da sola la realtà flessibile e dinamica delle attività produttive, le quali possono avere impatti molto diversi a seconda dei modelli organizzativi scelti e 3 della tecnologia impiegata. Un divieto generalizzato per intere tipologie di attività agricole, oltretutto in un contesto non adatto a destinazioni diverse da quelle agricole produttive, appare una soluzione in contrasto con il principio di proporzionalità; (j) la decisione sulle aspettative dei privati deve quindi essere riportata nella sede propria, ossia nella procedura di VIA, e nella successiva procedura di AIA, dove sono effettuate valutazioni sul caso concreto, e formulate prescrizioni in grado di fissare il punto di equilibrio tra la tutela ambientale e l'iniziativa economica; (k) più specificamente, con riguardo alle preoccupazioni espresse dal Comune nella nota del 5 aprile 2018, è all'interno delle suddette procedure che potranno essere valutati i rischi per gli acquiferi, tenendo conto della proposta di impermeabilizzazione del suolo dell'allevamento e delle modalità di gestione della pollina e dei reflui di lavaggi
Le spese del giudizio sono state compensate, quelle del contributo unificato sono state invece poste a carico delle parti soccombenti: per la Provincia 650 euro che costituiscono un debito fuori bilancio. 
Comunicati Stampa
Data 02-11-2020
Ora 19:40
Rubrica
per enti ed imprese
Titolo Contenzioso per ampliamento allevamento avicolo
Descrizione breve Riconoscimento debiti fuori bilancio
Descrizione
Il contenzioso riguarda l'autorizzazione all'ampliamento di un allevamento avicolo da realizzarsi in una zona non contigua all'esistente allevamento. L'area scelta per il nuovo allevamento ricade in ambito estrattivo ATE - g3, disciplinato nel PGT dall'art. 22.6 delle NTA, ed in zona agricola produttiva (Ambiti agricoli strategici a elevata caratterizzazione produttiva). In tali ambiti il PGT prevede lo svolgimento di attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione ma vieta la costruzione di nuovi allevamenti di tipo intensivo, allo scopo di tutelare le qualità geomorfologiche del territorio.
Sul progetto di ampliamento dell'azienda Agricola Fondo Perla il Comune di Cavriana il 28 febbraio 2018, ha comunicato alla Provincia il proprio parere negativo, evidenziando il contrasto con la disciplina degli ambiti estrattivi e con il divieto di nuovi allevamenti intensivi previsto per le zone agricole produttive. Contro questo parere la ricorrente ha presentato impugnazione. La Provincia il 14 maggio 2018 ha disposto l'archiviazione della richiesta di provvedimento autorizzatorio unico per l'ampliamento dell'allevamento avicolo visto il parere negativo del Comune fondato sulla mancanza di conformità urbanistica.
Il Tar ha annullato i provvedimenti, sia quelli del Comune sia quello di archiviazione dell'AUA della Provincia di Mantova, ritenendo illegittimo il divieto. Il Tar ha infatti rilevato "una contraddizione rispetto alla circostanza che le zone agricole produttive presentano solo limitate aree di valore naturale e ambientale. Essendovi una chiara vocazione produttiva di tipo intensivo, riconosciuta a livello sovracomunale dal PTCP, e mancando significativi elementi di naturalità, non è ragionevole estendere in via generale la disciplina restrittiva prevista per le zone agricole strategiche a elevata valenza paesistica.
Una seconda criticità riguarda i rapporti tra la disciplina urbanistica comunale e la procedura di VIA gestita dalla Provincia. Il potere di regolazione del territorio riservato ai Comuni è sovraordinato, e si impone all'interno della procedura di VIA, in quanto esprime scelte discrezionali sul migliore utilizzo del territorio. Quando però nello strumento urbanistico comunale entrano valutazioni di tipo ambientale e sanitario la situazione cambia, perché vi sono altre autorità che condividono il potere di stabilire se una certa attività economica sia compatibile con le caratteristiche dei luoghi e con il livello di rischio accettabile per la collettività. Il Comune non può utilizzare lo strumento urbanistico per decidere da solo, sostituendosi alle altre autorità e rendendo inutili le garanzie previste dall'ordinamento, tra cui la procedura di VIA;
Le suddette garanzie tutelano sia i diversi interessi pubblici coinvolti sia l'interesse economico dei soggetti che intendono avviare nuove attività produttive. Un'impostazione rigida come quella urbanistica, particolarmente se articolata mediante divieti astratti e presunzioni che non ammettono la prova contraria, è inadeguata a regolare da sola la realtà flessibile e dinamica delle attività produttive, le quali possono avere impatti molto diversi a seconda dei modelli organizzativi scelti e 3 della tecnologia impiegata. Un divieto generalizzato per intere tipologie di attività agricole, oltretutto in un contesto non adatto a destinazioni diverse da quelle agricole produttive, appare una soluzione in contrasto con il principio di proporzionalità; (j) la decisione sulle aspettative dei privati deve quindi essere riportata nella sede propria, ossia nella procedura di VIA, e nella successiva procedura di AIA, dove sono effettuate valutazioni sul caso concreto, e formulate prescrizioni in grado di fissare il punto di equilibrio tra la tutela ambientale e l'iniziativa economica; (k) più specificamente, con riguardo alle preoccupazioni espresse dal Comune nella nota del 5 aprile 2018, è all'interno delle suddette procedure che potranno essere valutati i rischi per gli acquiferi, tenendo conto della proposta di impermeabilizzazione del suolo dell'allevamento e delle modalità di gestione della pollina e dei reflui di lavaggi
Le spese del giudizio sono state compensate, quelle del contributo unificato sono state invece poste a carico delle parti soccombenti: per la Provincia 650 euro che costituiscono un debito fuori bilancio.