Contenzioso per ampliamento allevamento avicolo
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Il contenzioso riguarda l'autorizzazione all'ampliamento di un
allevamento avicolo da realizzarsi in una zona non contigua
all'esistente allevamento. L'area scelta per il nuovo allevamento
ricade in ambito estrattivo ATE - g3, disciplinato nel PGT
dall'art. 22.6 delle NTA, ed in zona agricola produttiva (Ambiti
agricoli strategici a elevata caratterizzazione produttiva). In
tali ambiti il PGT prevede lo svolgimento di attività di
produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e
concentrazione ma vieta la costruzione di nuovi allevamenti di
tipo intensivo, allo scopo di tutelare le qualità
geomorfologiche del territorio.
Sul progetto di ampliamento dell'azienda Agricola Fondo
Perla il Comune di Cavriana il 28 febbraio 2018, ha comunicato alla
Provincia il proprio parere negativo, evidenziando il contrasto con
la disciplina degli ambiti estrattivi e con il divieto di nuovi
allevamenti intensivi previsto per le zone agricole produttive.
Contro questo parere la ricorrente ha presentato impugnazione.
La Provincia il 14 maggio 2018 ha disposto
l'archiviazione della richiesta di provvedimento autorizzatorio
unico per l'ampliamento dell'allevamento avicolo visto
il parere negativo del Comune fondato sulla mancanza di
conformità urbanistica.
Il Tar ha annullato i provvedimenti, sia quelli del Comune sia
quello di archiviazione dell'AUA della Provincia di Mantova,
ritenendo illegittimo il divieto. Il Tar ha infatti rilevato
"una contraddizione rispetto alla circostanza che le zone
agricole produttive presentano solo limitate aree di valore
naturale e ambientale. Essendovi una chiara vocazione produttiva di
tipo intensivo, riconosciuta a livello sovracomunale dal PTCP, e
mancando significativi elementi di naturalità, non è
ragionevole estendere in via generale la disciplina restrittiva
prevista per le zone agricole strategiche a elevata valenza
paesistica.
Una seconda criticità riguarda i rapporti tra la
disciplina urbanistica comunale e la procedura di VIA gestita dalla
Provincia. Il potere di regolazione del territorio riservato ai
Comuni è sovraordinato, e si impone all'interno della
procedura di VIA, in quanto esprime scelte discrezionali sul
migliore utilizzo del territorio. Quando però nello
strumento urbanistico comunale entrano valutazioni di tipo
ambientale e sanitario la situazione cambia, perché vi sono
altre autorità che condividono il potere di stabilire se una
certa attività economica sia compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e con il livello di rischio accettabile
per la collettività. Il Comune non può utilizzare lo
strumento urbanistico per decidere da solo, sostituendosi alle
altre autorità e rendendo inutili le garanzie previste
dall'ordinamento, tra cui la procedura di VIA;
Le suddette garanzie tutelano sia i diversi interessi pubblici
coinvolti sia l'interesse economico dei soggetti che intendono
avviare nuove attività produttive. Un'impostazione rigida
come quella urbanistica, particolarmente se articolata mediante
divieti astratti e presunzioni che non ammettono la prova
contraria, è inadeguata a regolare da sola la realtà
flessibile e dinamica delle attività produttive, le quali
possono avere impatti molto diversi a seconda dei modelli
organizzativi scelti e 3 della tecnologia impiegata. Un divieto
generalizzato per intere tipologie di attività agricole,
oltretutto in un contesto non adatto a destinazioni diverse da
quelle agricole produttive, appare una soluzione in contrasto con
il principio di proporzionalità; (j) la decisione sulle
aspettative dei privati deve quindi essere riportata nella sede
propria, ossia nella procedura di VIA, e nella successiva procedura
di AIA, dove sono effettuate valutazioni sul caso concreto, e
formulate prescrizioni in grado di fissare il punto di equilibrio
tra la tutela ambientale e l'iniziativa economica; (k) più
specificamente, con riguardo alle preoccupazioni espresse dal
Comune nella nota del 5 aprile 2018, è all'interno delle
suddette procedure che potranno essere valutati i rischi per gli
acquiferi, tenendo conto della proposta di impermeabilizzazione del
suolo dell'allevamento e delle modalità di gestione della
pollina e dei reflui di lavaggi
Le spese del giudizio sono state compensate, quelle del
contributo unificato sono state invece poste a carico delle parti
soccombenti: per la Provincia 650 euro che costituiscono un debito
fuori bilancio.
Data | 02-11-2020 |
---|---|
Ora | 19:40 |
Rubrica | per enti ed imprese |
Titolo | Contenzioso per ampliamento allevamento avicolo |
Descrizione breve | Riconoscimento debiti fuori bilancio |
Descrizione |
Il contenzioso riguarda l'autorizzazione all'ampliamento di un
allevamento avicolo da realizzarsi in una zona non contigua
all'esistente allevamento. L'area scelta per il nuovo allevamento
ricade in ambito estrattivo ATE - g3, disciplinato nel PGT
dall'art. 22.6 delle NTA, ed in zona agricola produttiva (Ambiti
agricoli strategici a elevata caratterizzazione produttiva). In
tali ambiti il PGT prevede lo svolgimento di attività di
produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e
concentrazione ma vieta la costruzione di nuovi allevamenti di
tipo intensivo, allo scopo di tutelare le qualità
geomorfologiche del territorio.
Sul progetto di ampliamento dell'azienda Agricola Fondo
Perla il Comune di Cavriana il 28 febbraio 2018, ha comunicato alla
Provincia il proprio parere negativo, evidenziando il contrasto con
la disciplina degli ambiti estrattivi e con il divieto di nuovi
allevamenti intensivi previsto per le zone agricole produttive.
Contro questo parere la ricorrente ha presentato impugnazione.
La Provincia il 14 maggio 2018 ha disposto
l'archiviazione della richiesta di provvedimento autorizzatorio
unico per l'ampliamento dell'allevamento avicolo visto
il parere negativo del Comune fondato sulla mancanza di
conformità urbanistica.
Il Tar ha annullato i provvedimenti, sia quelli del Comune sia
quello di archiviazione dell'AUA della Provincia di Mantova,
ritenendo illegittimo il divieto. Il Tar ha infatti rilevato
"una contraddizione rispetto alla circostanza che le zone
agricole produttive presentano solo limitate aree di valore
naturale e ambientale. Essendovi una chiara vocazione produttiva di
tipo intensivo, riconosciuta a livello sovracomunale dal PTCP, e
mancando significativi elementi di naturalità, non è
ragionevole estendere in via generale la disciplina restrittiva
prevista per le zone agricole strategiche a elevata valenza
paesistica.
Una seconda criticità riguarda i rapporti tra la
disciplina urbanistica comunale e la procedura di VIA gestita dalla
Provincia. Il potere di regolazione del territorio riservato ai
Comuni è sovraordinato, e si impone all'interno della
procedura di VIA, in quanto esprime scelte discrezionali sul
migliore utilizzo del territorio. Quando però nello
strumento urbanistico comunale entrano valutazioni di tipo
ambientale e sanitario la situazione cambia, perché vi sono
altre autorità che condividono il potere di stabilire se una
certa attività economica sia compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e con il livello di rischio accettabile
per la collettività. Il Comune non può utilizzare lo
strumento urbanistico per decidere da solo, sostituendosi alle
altre autorità e rendendo inutili le garanzie previste
dall'ordinamento, tra cui la procedura di VIA;
Le suddette garanzie tutelano sia i diversi interessi pubblici
coinvolti sia l'interesse economico dei soggetti che intendono
avviare nuove attività produttive. Un'impostazione rigida
come quella urbanistica, particolarmente se articolata mediante
divieti astratti e presunzioni che non ammettono la prova
contraria, è inadeguata a regolare da sola la realtà
flessibile e dinamica delle attività produttive, le quali
possono avere impatti molto diversi a seconda dei modelli
organizzativi scelti e 3 della tecnologia impiegata. Un divieto
generalizzato per intere tipologie di attività agricole,
oltretutto in un contesto non adatto a destinazioni diverse da
quelle agricole produttive, appare una soluzione in contrasto con
il principio di proporzionalità; (j) la decisione sulle
aspettative dei privati deve quindi essere riportata nella sede
propria, ossia nella procedura di VIA, e nella successiva procedura
di AIA, dove sono effettuate valutazioni sul caso concreto, e
formulate prescrizioni in grado di fissare il punto di equilibrio
tra la tutela ambientale e l'iniziativa economica; (k) più
specificamente, con riguardo alle preoccupazioni espresse dal
Comune nella nota del 5 aprile 2018, è all'interno delle
suddette procedure che potranno essere valutati i rischi per gli
acquiferi, tenendo conto della proposta di impermeabilizzazione del
suolo dell'allevamento e delle modalità di gestione della
pollina e dei reflui di lavaggi
Le spese del giudizio sono state compensate, quelle del
contributo unificato sono state invece poste a carico delle parti
soccombenti: per la Provincia 650 euro che costituiscono un debito
fuori bilancio.
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