Debito fuori bilancio per contestazioni in materia di rifiuti in parte respinte

Condanna per le spese di giudizio

Riconosciuta dal Consiglio Provinciale la legittimità del debito fuori bilancio di 2.253 euro per la sentenza di opposizione della società COSTRUENDE S.R.L., contro tre ordinanze di ingiunzione emesse dalla Provincia di Mantova e i verbali di contestazione.

La violazione contestata dall'ente di Palazzo di Bagno riguardava la condotta di compilazione incompleta del formulario di trasporto rifiuti per non avere indicato nello stesso il peso del rifiuto trasportato e per aver barrato unicamente la dicitura "peso da verificarsi a destino". La sentenza ritiene che la Provincia non sia riuscita a provare adeguatamente che i rifiuti fossero stati prodotti effettivamente dalla società Costruende, la quale in ricorso ha contestato tale circostanza disconoscendo la sottoscrizione dei tre verbali.

Considerato che il ricorso è stato in parte dichiarato improcedibile per avere impugnato i verbali di contestazione, le spese del giudizio sono state compensate per il 50% e per il resto sono state poste a carico della Provincia. E' in corso la valutazione sull'opportunità di proporre appello alla Corte d'Appello di Brescia.


 
Comunicati Stampa
Data 16-06-2022
Ora 19:25
Rubrica
per il cittadino
per enti ed imprese
Titolo Debito fuori bilancio per contestazioni in materia di rifiuti in parte respinte
Descrizione breve Condanna per le spese di giudizio
Descrizione

Riconosciuta dal Consiglio Provinciale la legittimità del debito fuori bilancio di 2.253 euro per la sentenza di opposizione della società COSTRUENDE S.R.L., contro tre ordinanze di ingiunzione emesse dalla Provincia di Mantova e i verbali di contestazione.

La violazione contestata dall'ente di Palazzo di Bagno riguardava la condotta di compilazione incompleta del formulario di trasporto rifiuti per non avere indicato nello stesso il peso del rifiuto trasportato e per aver barrato unicamente la dicitura "peso da verificarsi a destino". La sentenza ritiene che la Provincia non sia riuscita a provare adeguatamente che i rifiuti fossero stati prodotti effettivamente dalla società Costruende, la quale in ricorso ha contestato tale circostanza disconoscendo la sottoscrizione dei tre verbali.

Considerato che il ricorso è stato in parte dichiarato improcedibile per avere impugnato i verbali di contestazione, le spese del giudizio sono state compensate per il 50% e per il resto sono state poste a carico della Provincia. E' in corso la valutazione sull'opportunità di proporre appello alla Corte d'Appello di Brescia.


 
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