Consiglio di Stato respinge appelli Ies contro sentenze Tar

 

Con due sentenze depositate oggi, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da IES contro le sentenze del TAR Brescia recanti rigetto dei ricorsi promossi:

- contro l'ordinanza ex art. 244 Tu ambiente n. 21/258 del 15/10/2012, che ha individuato la società IES spa come responsabile dell'inquinamento da surnatante nelle aree di via Brennero e Belleli e ha ordinato alla medesima di provvedere per lo stabilimento Belleli Energy CPE S.r.l. di via Taliercio n.1, all'immediata messa in sicurezza nonché a tutte le attività e prescrizioni di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

- contro  la conferenza decisoria del 25 luglio 2013 del Ministero dell'Ambiente nella parte in cui, in particolare, recepisce il parere di Arpa e della Provincia  di Mantova in cui si evidenziava non solo la necessità di procedere immediatamente con gli interventi di recupero del surnatante previsti nel progetto presentato dalla società dopo  la notifica dell'ordinanza ex art. 244 TU ambiente anzidetta, ma anche quella di realizzare idonee misure di prevenzione tramite la realizzazione di una barriera idraulica finalizzata all'intercettazione del plume di contaminazione in area Belleli.

La prima sentenza riconosce che l'ordinanza della Provincia di Mantova impugnata in primo grado costituisce l'epilogo di una pluralità di indagini condotte da arpa a partire dal 2007, dettagliatamente descritte nel provvedimento impugnato, e si fonda su valutazioni tecniche ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede di legittimità in quanto non palesemente illogiche o contraddittorie.

In particolare rilevano, fra gli altri:

-  i risultati delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee condotte fra il 2007 ed il 2011 che hanno evidenziato la presenza di surnatante in area IES e Belleli con presenza significativa di benzene e MTBE "che rappresentano i contaminanti tipici della Raffineria" nonché l'inadeguatezza del sistema di MISE presente presso la raffineria a trattenere le acque sotterranee contaminate, confermata dalla constatazione dei quantitativi estremamente limitati di prodotto recuperato, nonostante gli elevati livelli di surnatante di cui alla relazione di Arpa del 6 agosto 2012;

- la relazione di Arpa di validazione della caratterizzazione in area Belleli del 9 ottobre 2012 che conferma le precedenti ipotesi, essendosi constatato che i campioni di terreno contaminato da sostanze di natura idrocarburica in corrispondenza del livello di fluttuazione della falda non presentano contaminazione nel terreno insaturo sovrastante.

La seconda sentenza conferma la legittimità della prescrizione relativa alla necessità di realizzare una barriera idraulica per intercettare il plume di contaminazione diretto verso il fiume Mincio, in quanto il progetto di intervento in area Belleli presentato da IES, approvato dalla Conferenza di servizi nel 2013 prevedeva per quest'area unicamente il recupero con "skimmer", modalità ritenuta dalla Conferenza di servizi ministeriale (su parere congiunto di ARPA e Provincia) del tutto inefficace nell'azione di riduzione delle superfici interessate dal surnatante).

Il Consiglio di Stato ha rilevato che "Il principale rilievo della ricorrente relativo al fatto che non vi sarebbe un'adeguata conoscenza in ordine allo stato di contaminazione della falda e, comunque, circa la superfluità di tale intervento dal punto di vista ambientale, è pianamente contraddetto dalla circostanza che tutti i risultati delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee condotte a partire dal 2007 hanno evidenziato la presenza di surnatante in area IES e Belleli con presenza significativa di benzene e MTBE che rappresentano i contaminanti tipici della raffineria nonché l'inadeguatezza del sistema di MISE presente presso la raffineria a trattenere le acque sotterranee contaminate.

Tali indagini sono alla base dell'ordinanza provinciale n. 21/258/2012 che ha accertato la responsabilità per la presenza del surnatante in capo all'odierna ricorrente e ha imposto alla medesima di provvedere all'immediata messa in sicurezza del sito al fine di impedire il propagarsi della contaminazione.  In continuità con tali indagini e valutazioni il parere congiunto dell'A.r.p.a. e della Provincia di Mantova, n. 13978 del 25.3.2013, richiamato dalla Conferenza di servizi, ha ribadito la necessità dell'installazione di una barriera idraulica finalizzata all'intercettazione del plume di contaminazione diretto verso il fiume Mincio e quindi alla messa in sicurezza della falda.

La valutazione circa l'inadeguatezza dell'intervento attuato da IES in area Belleli risulta confermata altresì dagli esiti delle campagne di monitoraggio condotte successivamente alle impugnate prescrizioni (rimaste inattuate), prodotte in atti dalla Provincia di Mantova, le quali attestano costantemente che il sistema di recupero del prodotto accumulato all'interno della colonna dei piezometri non crea alcun richiamo dinamico dalle aree circostanti, con la conseguenza che le acque sotterranee inquinate non sono in alcun modo trattenute e scorrono indisturbate verso i bersagli sensibili." 

Anche in questo caso sono state dichiarate inammissibili  le argomentazioni sviluppate nelle memorie di IES sulla scorta della nuova documentazione prodotta in appello, in quanto la legittimità dei provvedimenti impugnati va valutata  con riguardo esclusivo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione, in applicazione del principio tempus regit actum. In ogni caso tali argomentazioni (le stesse formulate nell'appello contro l'ordinanza ex art. 244 Tu ambiente) sono state giudicate infondate per le stesse ragioni riportate nella precedente sentenza.

 

Comunicati Stampa
Data 06-06-2022
Ora 17:23
Rubrica
per il cittadino
per enti ed imprese
Titolo Consiglio di Stato respinge appelli Ies contro sentenze Tar
Descrizione

 

Con due sentenze depositate oggi, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da IES contro le sentenze del TAR Brescia recanti rigetto dei ricorsi promossi:

- contro l'ordinanza ex art. 244 Tu ambiente n. 21/258 del 15/10/2012, che ha individuato la società IES spa come responsabile dell'inquinamento da surnatante nelle aree di via Brennero e Belleli e ha ordinato alla medesima di provvedere per lo stabilimento Belleli Energy CPE S.r.l. di via Taliercio n.1, all'immediata messa in sicurezza nonché a tutte le attività e prescrizioni di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

- contro  la conferenza decisoria del 25 luglio 2013 del Ministero dell'Ambiente nella parte in cui, in particolare, recepisce il parere di Arpa e della Provincia  di Mantova in cui si evidenziava non solo la necessità di procedere immediatamente con gli interventi di recupero del surnatante previsti nel progetto presentato dalla società dopo  la notifica dell'ordinanza ex art. 244 TU ambiente anzidetta, ma anche quella di realizzare idonee misure di prevenzione tramite la realizzazione di una barriera idraulica finalizzata all'intercettazione del plume di contaminazione in area Belleli.

La prima sentenza riconosce che l'ordinanza della Provincia di Mantova impugnata in primo grado costituisce l'epilogo di una pluralità di indagini condotte da arpa a partire dal 2007, dettagliatamente descritte nel provvedimento impugnato, e si fonda su valutazioni tecniche ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede di legittimità in quanto non palesemente illogiche o contraddittorie.

In particolare rilevano, fra gli altri:

-  i risultati delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee condotte fra il 2007 ed il 2011 che hanno evidenziato la presenza di surnatante in area IES e Belleli con presenza significativa di benzene e MTBE "che rappresentano i contaminanti tipici della Raffineria" nonché l'inadeguatezza del sistema di MISE presente presso la raffineria a trattenere le acque sotterranee contaminate, confermata dalla constatazione dei quantitativi estremamente limitati di prodotto recuperato, nonostante gli elevati livelli di surnatante di cui alla relazione di Arpa del 6 agosto 2012;

- la relazione di Arpa di validazione della caratterizzazione in area Belleli del 9 ottobre 2012 che conferma le precedenti ipotesi, essendosi constatato che i campioni di terreno contaminato da sostanze di natura idrocarburica in corrispondenza del livello di fluttuazione della falda non presentano contaminazione nel terreno insaturo sovrastante.

La seconda sentenza conferma la legittimità della prescrizione relativa alla necessità di realizzare una barriera idraulica per intercettare il plume di contaminazione diretto verso il fiume Mincio, in quanto il progetto di intervento in area Belleli presentato da IES, approvato dalla Conferenza di servizi nel 2013 prevedeva per quest'area unicamente il recupero con "skimmer", modalità ritenuta dalla Conferenza di servizi ministeriale (su parere congiunto di ARPA e Provincia) del tutto inefficace nell'azione di riduzione delle superfici interessate dal surnatante).

Il Consiglio di Stato ha rilevato che "Il principale rilievo della ricorrente relativo al fatto che non vi sarebbe un'adeguata conoscenza in ordine allo stato di contaminazione della falda e, comunque, circa la superfluità di tale intervento dal punto di vista ambientale, è pianamente contraddetto dalla circostanza che tutti i risultati delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee condotte a partire dal 2007 hanno evidenziato la presenza di surnatante in area IES e Belleli con presenza significativa di benzene e MTBE che rappresentano i contaminanti tipici della raffineria nonché l'inadeguatezza del sistema di MISE presente presso la raffineria a trattenere le acque sotterranee contaminate.

Tali indagini sono alla base dell'ordinanza provinciale n. 21/258/2012 che ha accertato la responsabilità per la presenza del surnatante in capo all'odierna ricorrente e ha imposto alla medesima di provvedere all'immediata messa in sicurezza del sito al fine di impedire il propagarsi della contaminazione.  In continuità con tali indagini e valutazioni il parere congiunto dell'A.r.p.a. e della Provincia di Mantova, n. 13978 del 25.3.2013, richiamato dalla Conferenza di servizi, ha ribadito la necessità dell'installazione di una barriera idraulica finalizzata all'intercettazione del plume di contaminazione diretto verso il fiume Mincio e quindi alla messa in sicurezza della falda.

La valutazione circa l'inadeguatezza dell'intervento attuato da IES in area Belleli risulta confermata altresì dagli esiti delle campagne di monitoraggio condotte successivamente alle impugnate prescrizioni (rimaste inattuate), prodotte in atti dalla Provincia di Mantova, le quali attestano costantemente che il sistema di recupero del prodotto accumulato all'interno della colonna dei piezometri non crea alcun richiamo dinamico dalle aree circostanti, con la conseguenza che le acque sotterranee inquinate non sono in alcun modo trattenute e scorrono indisturbate verso i bersagli sensibili." 

Anche in questo caso sono state dichiarate inammissibili  le argomentazioni sviluppate nelle memorie di IES sulla scorta della nuova documentazione prodotta in appello, in quanto la legittimità dei provvedimenti impugnati va valutata  con riguardo esclusivo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione, in applicazione del principio tempus regit actum. In ogni caso tali argomentazioni (le stesse formulate nell'appello contro l'ordinanza ex art. 244 Tu ambiente) sono state giudicate infondate per le stesse ragioni riportate nella precedente sentenza.

 

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