Strumenti di tutela per il cittadino

Come fare per tutelarsi nell'ambito di un procedimento amministrativo attivato con la Provincia

 
- DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
 
Il soggetto interessato ha diritto a partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 8 del vigente regolamento provinciale su procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti. Il diritto di partecipazione comprende la possibilità di:
  • prendere visione e avere copia degli atti del procedimento
  • presentare memorie scritte e documenti
  • partecipare allo svolgimento del procedimento in apposita riunione.
L'esercizio di questi diritti può comportare nuove e più approfondite esigenze istruttorie, in questo caso il termine di conclusione del provvedimento finale può essere sospeso.
 
Possono essere attivate anche forme diverse di partecipazione da parte del responsabile del procedimento a seguito delle quali, con la presentazione di proposte ed osservazioni da parte dell'interessato, può essere decisa anche l'adozione di un provvedimento concordato
 
 
- DIRITTO DI PROPORRE RICORSO AMMINISTRATIVO/GIURISDIZIONALE
 
Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della legge 104/2010 "Codice del processo amministrativo".
 
In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi del DPR 1199/71 artt. 8 e 9.
 
Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
 
- IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E APPALTI

Ai sensi dell'art. 120 del Dlgs n. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento e appalti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti:
  • per quanto attiene al bando di indizione di gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell'art. 66 comma 8 del Dlgs n. 163/2006;
  • per quanto attiene ai provvedimenti di esclusione dalla gara, di aggiudicazione definitiva, nonché di stipula del contratto, dalla ricezione delle relative comunicazioni, previste dall'articolo 79 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
  • in ogni caso dalla conoscenza dell'atto.
 
 
- TUTELA PREVISTA IN CASO DI PROVEDIMENTO EMESSO FUORI TERMINE

Ai sensi dell'articolo 12 del vigente Regolamento provinciale su procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti, qualora il provvedimento non venga emesso entro il termine stabilito, l'interessato può presentare immediatamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 117 del dlgs 2 luglio 2010 n. 104, senza necessità di diffidare preventivamente l'Amministrazione inadempiente.
 
L'organo di governo ha individuato nella figura apicale del segretario generale il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ad emettere il provvedimento conclusivo.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (decurtato delle eventuali cause di sospensione), il cittadino può rivolgersi al segretario generale, affinchè concluda il procedimento attraverso le strutture competenti (art. 9 ter Legge 241/1990).
 
 
 
- TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l'ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
 
 
 
Ultimo aggiornamento 9 giugno 2026