Tutela e conservazione piccola fauna, flora e vegetazione spontanea

Cosa dice la legge

La L.R. 31 marzo 2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", fornisce indicazioni strigenti per la tutela di specie oggetto di scarsa protezione come anfibi, rettili, invertebrati. La tutela è rivolta a singoli esemplari o a determinate specie,  indipendentemente dal fatto che il territorio in cui vivono sia protetto o meno, ed  è estesa anche agli habitat caratteristici dei gruppi più minacciati, così da rendere effettivamente possibile la sussistenza della specie.

Quindi non si possono raccogliere/catturare in generale o comunque danneggiare le singole piante della flora protetta o i singoli esemplari di fauna tutelata. Per quanto riguarda le piante sono prese in considerazione non solo di piante così dette "superiori" (Pteridofite e Spermatofite), ma  anche piante non vascolari, cioè Licheni, Epatiche e Briofite (es. muschi), dal  momento che in passato anch'essi hanno subito danni alle loro popolazioni naturali.

Inoltre vi è l'introduzione a livello regionale della categoria delle specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, di cui cioè non è possibile neanche la raccolta di uno scapo fiorale (categoria C1). A questa categoria di protezione rigorosa appartengono sia singole specie (in numero di 306) che gruppi collettivi (21 generi, 2 famiglie) tra Licheni, Briofite e Pteridofite (es. Felci), nonché Gimnosperme ed Angiosperme (piante con fiori e semi).

Nella categoria C2 troviamo invece le  specie di flora spontanea con raccolta regolamentata, di cui è possibile raccogliere fino ad un massimo di 6 esemplari, come scapi fiorali o fronde (se trattasi di felce). Nella categoria C2 troviamo 121 entità specifiche (non vi sono gruppi collettivi).

Sono considerate protette anche le piante officinali spontanee elencate nel Regio Decreto n.772/1932 (Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se comprese negli elenchi  delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata (C2), è consentita previa autorizzazione da parte dell'ente competente territorialmente per questa legge (Amministrazioni provinciali, parchi).

Ferme restando le limitazioni di cui al citato RD, per le specie di cui all'elenco C2 è ammessa la raccolta massima di cinquanta esemplari per persona, per giorno di raccolta. Si tratta di fatto di limitazioni più restrittive rispetto al RD, ma giudicate sufficienti per un uso personale (ad es. a scopo liquoristico o medicamentoso). Si limita invece l'uso a scopo industriale, che dovrà basarsi su piante comunque coltivate, anche se possibilmente negli stessi ambienti di vita naturale delle specie, per garantire una buona qualità del prodotto.

 Per quanto concerne la fauna, la LR 10/2008 oggi tutela ben 43 specie di invertebrati e tutti gli anfibi e i rettili autoctoni in Lombardia (33 specie) e, fatto assai importante, alla tutela dei singoli esemplari appartenenti alle specie protette si accompagna l'indispensabile tutela degli ambienti caratteristici delle specie di interesse (corpi d'acqua e terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, sorgenti,  fontanili, brughiere,  pascoli montani, torbiere e praterie naturali).

La legge contiene poi un'ulteriore importante novità:le liste nere, ossia l'elenco di specie animali e vegetali esotiche e indesiderabili perché invasive e particolarmente distruttive nei confronti delle specie autoctone e degli habitat ad esse indispensabili. Non solo è vietata l'introduzione negli ambienti naturali di tali specie, ma, sulla base di considerazioni circa l'effettivo rischio connesso alla diffusione delle stesse, le liste nere suggeriscono di volta in volta le misure da adottare, dal semplice monitoraggio alla completa eradicazione dal territorio regionale(si pensi ad esempio ai gamberi americani, al tarlo asiatico, alla rana toro, all'ambrosia, al prugnolo tardivo, all'ailanto, alla robinia).

Riguardo agli alberi monumentali, le previsioni della l.r. 10/2008 art. 12 (Tutela degli alberi monumentali), sono state superate dall'entrata in vigore della legge n. 10/2013 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"  e del decreto 23 ottobre 2014, le cui azioni sono in corso di realizzazione.