Codice Identificativo Nazionale

Con la pubblicazione dell' avviso attestante l'entrata in esercizio della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR) pubblicato il 3 settembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 03/09/2024 e sul sito del Ministero del Turismo, decorrono i termini per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.

In base al Decreto-legge 154/2023 tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e locazioni turistiche devono essere in possesso di CIN (Codice Identificativo nazionale)

Attenzione: Il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice Identificativo Regionale), pertanto anche le nuove strutture ricettive dovranno ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN.


Tempistiche per l'esposizione di Codice Identificativo Nazionale (CIN):

Le strutture già in possesso di CIR prima del 2 novembre 2024 hanno 60 gg da tale data. Data ultima quindi per il possesso e l'esposizione del CIN è quindi il 1 gennaio 2025.

Le strutture con codice CIR assegnato dopo il 2 novembre 2024 devono richiedere e iniziare a esporre il CIN entro 30 gg dall'ottenimento del CIR.

 I titolari di strutture ricettive già in possesso di CIR possono accedere alla Banca Dati Strutture Ricettive dal sito del Ministero del Turismo, esclusivamente tramite SPID o CIE, e digitando il CIR possono visualizzare le proprie strutture.

Per approfondimenti è possibile consultare l' Informativa relativa all'entrata in vigore del Codice Identificativo Nazionale.

Per assistenza tecnica sulla procedura di assegnazione del CIN è possibile contattare il Contact Center del Ministero del Turismo attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 Tel. 06.164169910


Manuale operatore privato richiesta CIN

 

NORME REGIONALI ATTUALMENTE VIGENTI

Codice Identificativo di Riferimento - CIR

Tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, devono utilizzare il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo a tale scopo utilizzato.

Il codice, come previsto dall'articolo 38, commi 8 bis e ter, della l.r. 27/15, è stato introdotto al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti.

Il codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici ROSS1000 ed è disciplinato dalla D.G.R. XII/169 del 19/04/2023 "Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) in attuazione dell'articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 15 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".


Come si ottiene il CIR:


Il richiedente, una volta inoltrata al SUAP (sportello unico attività produttive) del comune competente la richiesta di avvio dell'attività o di messa a disposizione dell'alloggio o porzioni di esso per locazione con finalità turistica, attende comunicazione da parte della Provincia di Mantova per poter accedere al sistema di gestione dei flussi turistici ROSS1000 al cui interno è visibile il CIR.


In sintesi i tre step:

Il richiedente presenta al SUAP del Comune di competenza la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o la CIA (comunicazione di inizio attività);

Il Comune comunica alla Provincia di Mantova le SCIA/CIA;

Con la trasmissione della domanda da parte del Comune alla Provincia, viene generata in ROSS1000 una sezione dedicata alla struttura. Il richiedente verrà contattato sulla mail ordinaria del titolare (non PEC) indicata nella SCIA che la struttura è stata inserita nel portale ROSS1000, all'interno del quale l'utente troverà il codice regione, che corrisponde al CIR, da pubblicizzare secondo le indicazioni di legge.


Chi presenta la SCIA e chi la CIA:

Le strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel) e non alberghiere (strutture ricettive all'aria aperta, case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi) presentano al SUAP (sportello unico attività produttive) del Comune di competenza la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).


Le CAV (case e appartamenti per vacanza), bivacchi fissi e alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 presentano al SUAP (sportello unico attività produttive) del Comune di competenza la CIA (comunicazione di inizio attività).

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