Codice Identificativo Nazionale

Con l'approvazione della L. 191/2023 è stata disposta la "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale (Art. 13-ter). La norma sarà operativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

Nelle more dell'attuazione, come evidenziato sul sito del Ministero del Turismo, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l'assegnazione dello stesso all'ente territoriale di competenza.

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NORME REGIONALI ATTUALMENTE VIGENTI

Codice Identificativo di Riferimento - CIR

Tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, devono utilizzare il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo a tale scopo utilizzato.

Il codice, come previsto dall'articolo 38, commi 8 bis e ter, della l.r. 27/15, è stato introdotto al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti.

Il codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici ROSS1000 ed è disciplinato dalla D.G.R. XII/169 del 19/04/2023 "Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) in attuazione dell'articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 15 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".


Come si ottiene il CIR:


Il richiedente, una volta inoltrata al SUAP (sportello unico attività produttive) del comune competente la richiesta di avvio dell'attività o di messa a disposizione dell'alloggio o porzioni di esso per locazione con finalità turistica, attende comunicazione da parte della Provincia di Mantova per poter accedere al sistema di gestione dei flussi turistici ROSS1000 al cui interno è visibile il CIR.


In sintesi i tre step:

Il richiedente presenta al SUAP del Comune di competenza la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o la CIA (comunicazione di inizio attività);

Il Comune comunica alla Provincia di Mantova le SCIA/CIA;

Con la trasmissione della domanda da parte del Comune alla Provincia, viene generata in ROSS1000 una sezione dedicata alla struttura. Il richiedente verrà contattato sulla mail ordinaria del titolare (non PEC) indicata nella SCIA che la struttura è stata inserita nel portale ROSS1000, all'interno del quale l'utente troverà il codice regione, che corrisponde al CIR, da pubblicizzare secondo le indicazioni di legge.


Chi presenta la SCIA e chi la CIA:

Le strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel) e non alberghiere (strutture ricettive all'aria aperta, case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi) presentano al SUAP (sportello unico attività produttive) del Comune di competenza la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).


Le CAV (case e appartamenti per vacanza), bivacchi fissi e alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 presentano al SUAP (sportello unico attività produttive) del Comune di competenza la CIA (comunicazione di inizio attività).

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