Nuovi adempimenti per Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, scadenze imminenti
Regione Lombardia ha
approvato la "Linea guida regionale per l'applicazione degli
adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7 bis del D. Lgs. n. 152/06
ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in
atmosfera delle sostanze pericolose".
La disposizione mira a limitare le emissioni in atmosfera delle
seguenti categorie di sostanze/miscele:
- sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
- sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006(REACH).
I Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni/AUA o delle installazioni AIA nei cui cicli produttivi si originano emissioni dall'uso delle categorie di sostanze/miscele elencate prima, devono inviare a mezzo PEC alla Provincia di Mantova una relazione firmata digitalmente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze, secondo le tempistiche di seguito riportate:
- nel caso di stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L.102/2020 (28 agosto 2020) entro il 28 agosto 2021;
- nel caso di una modifica in senso "peggiorativo" della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, entro tre anni dalla modifica della classificazione e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell'autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.7576/2017;
- ogni cinque anni, a decorrere dall'ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione
In caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Vista la complessità dell'analisi completa inerente la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi, e considerate le tempistiche individuate dall'art. 3 c.7 del D. Lgs. n. 102/2020, è facoltà del Gestore richiedere una proroga di durata non superiore a 90 giorni per completare la relazione con gli esiti delle ulteriori fasi di indagine. La proroga si intende tacitamente concessa dall'Autorità competente decorsi 30 giorni dalla richiesta da parte del Gestore.
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