Emergenza Coronavirus, le nuove disposizioni in vigore dall'8 marzo 2020
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell' 8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizione per la Lombardia e per il territorio nazionale.
Le disposizioni sono valide dall'8 marzo al 3 aprile 2020.
Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province indicate nell'art.1 del DPCM, sono adottate le seguenti misure:
Mobilità
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita
da tutto il territorio lombardo nonché all'interno dello
stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i
soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Attività
sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), culturali, sociali e ricreativi.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere,
durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione
da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario
e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di
collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico.
Manifestazioni,
eventi, tempo libero e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle
funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.
Istruzione e
formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine
e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
università per anziani e i corsi e attività formative
svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività
formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli
esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione
civile.
Attività
commerciali e di ristorazione
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6
alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite tutte le altre attività commerciali a
condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di
persone.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi
strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La
chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti
vendita di generi alimentari.
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