|
Non esiste un'entità unica che rappresenti la Protezione
Civile. Il termine spesso crea confusione proprio perché
c'è chi lo associa al Dipartimento Nazionale, ente a
maggiore visibilità attraverso i media, e c'è chi
invece lo associa al volontariato. Questi sono due elementi di una
struttura ben più complessa. Si deve, invece, parlare di
"Sistema di Protezione Civile", al quale partecipano numerosi
soggetti, così come definiti dalla vigente normativa in
materia.
All'attuazione delle attività di protezione civile
(L.225/92, all'art.6, commi 1 e 2) provvedono, secondo i rispettivi
ordinamenti e le rispettive competenze:
- le Amministrazioni dello Stato;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- le Comunità montane;
e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di
ricerca scientifica con finalità di protezione civile,
nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche
privata. Concorrono, altresì, all'attività di
protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato
civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
Parte preponderante, specie nelle attività di emergenza, la
ricoprono quegli Enti che, così come all'art.7 della
L.225/92, vengono definiti Strutture Operative Nazionali:
- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le Forze armate;
- le Forze di polizia;
- il Corpo forestale dello Stato;
- i Servizi tecnici nazionali;
- i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
- la Croce rossa italiana;
- le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- le organizzazioni di volontariato;
- il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
|