Energia

Ogni quanto tempo si deve provvedere alla manutenzione dell'impianto termico?

Sia la precedente legislazione (DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99, D.lgs 192/05, D.lgs.311/06) che la nuova, prescrivono che  le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri:

  • le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
  • in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli di cui agli allegati "G" e "F" comprensivi delle analisi di combustione devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui sopra, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le cadenze di cui a seguito:

  1. ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
  2. annualmente per tutti gli altri impianti termici.
  3. Per i generatori di calore di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 116 kW alimentati con combustibili liquidi ovvero per centrali termiche con generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva  uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

Dove si possono reperire informazioni relative alla manutenzione degli impianti termici?

Le informazioni relative alla manutenzione degli impianti termici sono reperibili, oltre che presso gli uffici del Servizio Energia della Provincia anche dai manutentori convezionati che distribuiscono il materiale informativo in occasione delle manutenzioni caldaie e presso le associazioni di categoria dei manutentori / installatori. 

Cosa si intende per autocertificazione dell'impianto termico?

Impianti di potenza inferiore a 35 kW :

per autocertificazione si intende la trasmissione del rapporto di controllo tecnico allegato G correlato di versamento di euro 7,75 da effettuarsi tramite bollino verde (importo da corrispondere al manutentore che provvederà ad applicare un bollino su ogni copia della modulistica).

Impianti di potenza compresa fra  35 e 50  kW:

per autocertificazione si intende la trasmissione del rapporto di controllo tecnico allegato F correlato di versamento di euro 15,50 da effettuarsi tramite n. 2 bollini verdi (importo da corrispondere al manutentore che provvederà ad applicare due bollini su ogni copia della modulistica).

Impianti di potenza superiore a 50,1 kW :

per autocertificazione si intende la trasmissione del rapporto di controllo tecnico allegato F correlato di versamento con bollettino postale da effettuare sul c.c. 13812466 intestato a "Provincia di Mantova - Servizio Tesoreria" e con causale "Autocertificazione impianto termico", per importi rispettivamente di:

  1. euro 18,00 per impianti di potenza compresa tra 50,1 e 116,3 kW;
  2. euro 25,00 per impianti di potenza compresa tra 116,4 e 350 kW;
  3. euro 40,00 per impianti di potenza superiore a  350 kW.

Come ci si vede comportare qualora si riceva la comunicazione di preavviso di verifica dell'impianto termico?

Ricevuto il preavviso scritto l'utente dovrà attendere la telefonata del verificatore preposto al controllo ch elo contatterà per fissare l'appuntamento per la visita. Una volta che l'ispettore giungerà a casa dell'utente, quest'ultim sarà tenuto a condurl nel/i locale/i dove sono installati tutti i generatori. Qualora l'impianto fosse:

  • disattivato
  • autocertificato
  • inserito in ciclo di processo
  • a teleriscaldamento

l'utente dovrà trasmettere via FAX o mezzo posta la "dichiarazione sotitutiva di atto notorio" allegata al preavviso di verifica per l'annullamento dell'ispezione.

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