Ogni quanto tempo si deve provvedere alla manutenzione dell'impianto termico?
Sia la precedente legislazione (DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99, D.lgs 192/05, D.lgs.311/06) che la nuova, prescrivono cheÂÂÂ le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri:
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le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
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in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
I controlli di cui agli allegati "G" e "F" comprensivi delle analisi di combustione devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui sopra, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le cadenze di cui a seguito:
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ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
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annualmente per tutti gli altri impianti termici.
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Per i generatori di calore di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 116 kW alimentati con combustibili liquidi ovvero per centrali termiche con generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessivaÂÂÂ uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.