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Assegnazione di un incarico esterno, per il Consiglio di Stato la Provincia agì correttamente
Assoluta correttezza e piena
legittimità della commissione giudicatrice presieduta dal
dirigente della Provincia di Mantova Giancarlo Leoni nell'affidare
un incarico consulenziale al professor Giorgio Casoni. Così
si è espresso il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso
della Provincia di Mantova contro la decisione del Tar della
Lombardia che aveva sostenuto la mancanza di motivazione nella
scelta del professionista a cui era stato assegnato l'incarico e la
incompatibilità del prescelto, il professor Giorgio Casoni
appunto, col presidente della Commissione. I fatti risalgono a tre
anni fa, quando la Provincia di Mantova decise di affidare un
incarico consulenziale a un professionista esterno all'ente per le
"azioni finalizzate alla promozione delle innovazioni nelle
attività produttive presenti sul territorio mantovano". Uno
dei partecipanti alla selezione, il dottor Renato Turbati,
fece ricorso al Tar della Lombardia. Il candidato,
infatti, sostenne che fra il presidente della Commissione
Leoni e il prof. Casoni sussisteva un rapporto di collaborazione
professionale e quindi il presidente avrebbe dovuto astenersi dal
suo ruolo di commissario. Il Tar giudicò fondato il ricorso
di Turbati e accolse anche la seconda contestazione di Turbati che
lamentava l'omessa predetermianzione dei criteri di giudizio
anteriormente all'apertura delle buste contenenti i curricula dei
partecipanti alla selezione.
Il Consiglio di Stato ha stravolto il verdetto: riguardo alla
collaborazione tra Leoni e Casoni, i giudici infatti hanno
rimarcato che "costituisce principio consolidato, affermato dalla
giurisprudenza di questo Consiglio in materia di concorsi
universitari ed estensibile alla procedura in esame, quello secondo
cui non comporta l'obbligo di astensione di un componente la
Commissione giudicatrice di concorsi a posti di professore
universitario la circostanza che il commissario ed uno dei
candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto
conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità
scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei
temi di ricerca. L'obbligo di astensione sorge solo nell'ipotesi di
comunanza di interessi economici di intensità tale da far
ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non
in base alle risultanze oggettive della procedura ma in
virtù della conoscenza personale con il commissario". Per il
Consiglio di Stato tra Leoni e Casoni vi fu solo collaborazione
scientifica a carattere accademico, in una
pubblicazione in cui il dirigente della Provincia era il
coordinatore di un lavoro che ha visto coinvolti una serie di
professionisti esterni tra cui appunto il prof. Casoni.
Riguardo alla presunta mancata predefinizione dei criteri di
giudizio, per il Consiglio di Stato "la Commissione giudicatrice,
nella prima seduta, li predeterminò in modo adeguato in
coerenza con i criteri di valutazione stabiliti dal
bando".




