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Assegnazione di un incarico esterno, per il Consiglio di Stato la Provincia agì correttamente

02.09.2011 17:35

Assoluta correttezza e piena legittimità della commissione giudicatrice presieduta dal dirigente della Provincia di Mantova Giancarlo Leoni nell'affidare un incarico consulenziale al professor Giorgio Casoni. Così si è espresso il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso della Provincia di Mantova contro la decisione del Tar della Lombardia che aveva sostenuto la mancanza di motivazione nella scelta del professionista a cui era stato assegnato l'incarico e la incompatibilità del prescelto, il professor Giorgio Casoni appunto, col presidente della Commissione. I fatti risalgono a tre anni fa, quando la Provincia di Mantova decise di affidare un incarico consulenziale a un professionista esterno all'ente per le "azioni finalizzate alla promozione delle innovazioni nelle attività produttive presenti sul territorio mantovano". Uno dei partecipanti alla selezione, il dottor Renato Turbati,  fece ricorso al Tar della Lombardia. Il candidato, infatti, sostenne che fra il presidente della Commissione Leoni e il prof. Casoni sussisteva un rapporto di collaborazione professionale e quindi il presidente avrebbe dovuto astenersi dal suo ruolo di commissario. Il Tar giudicò fondato il ricorso di Turbati e accolse anche la seconda contestazione di Turbati che lamentava l'omessa predetermianzione dei criteri di giudizio anteriormente all'apertura delle buste contenenti i curricula dei partecipanti alla selezione.
Il Consiglio di Stato ha stravolto il verdetto: riguardo alla collaborazione tra Leoni e Casoni, i giudici infatti hanno rimarcato che "costituisce principio consolidato, affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio in materia di concorsi universitari ed estensibile alla procedura in esame, quello secondo cui non comporta l'obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice di concorsi a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca. L'obbligo di astensione sorge solo nell'ipotesi di comunanza di interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura ma in virtù della conoscenza personale con il commissario". Per il Consiglio di Stato tra Leoni e Casoni vi fu solo collaborazione scientifica a carattere accademico, in una   pubblicazione in cui il dirigente della Provincia era il coordinatore di un lavoro che ha visto coinvolti una serie di professionisti esterni tra cui appunto il prof. Casoni. Riguardo alla presunta mancata predefinizione dei criteri di giudizio, per il Consiglio di Stato "la Commissione giudicatrice, nella prima seduta, li predeterminò in modo adeguato in coerenza con i criteri di valutazione stabiliti dal bando".