Approvato il supplemento istruttorio di Ato sull'aggiornamento delle tariffe Aimag


Il Consiglio Provinciale approva all'unanimità e adotta l'esito del supplemento istruttorio svolto dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova" relativo alla predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019 ed all'aggiornamento riferito agli anni 2018 e 2019 per il gestore AIMAG S.p.A. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.

Per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato è necessario approvare e adottare l'esito del supplemento istruttorio svolto dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova" relativo alla predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019 ed all'aggiornamento riferito agli anni 2018 e 2019 per il gestore AIMAG S.p.A.

 

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nel 2018 e nel 2019 aveva approvato le proposte trasmesse dall'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova relative alle predisposizioni tariffarie rispettivamente per il quadriennio 2016/2019 e gli aggiornamenti relativi al biennio 2018/2019, tra cui quella del gestore AIMAG S.p.A.

AIMAG S.p.A. allora impugnava le Deliberazioni  di ARERA e le Deliberazioni ad esse presupposte adottate rispettivamente dal Consiglio Provinciale, dalla Conferenza dei Comuni e dal C.d.A. dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova, chiedendone l'annullamento per carenza istruttoria e di motivazione del mancato riconoscimento delle componenti tariffarie deltaCuit (relativa alle immobilizzazioni di terzi) e Capexconc (relativa alla capitalizzazione degli usufrutti).

ARERA, Provincia e Azienda Speciale Ufficio d'Ambito si sono costituite in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Nel 2020 il Tar accoglieva il ricorso del Gestore, annullando le deliberazioni ARERA nella parte in cui, conformandosi alle relative predisposizioni tariffarie dell'Ente di Governo dell'Ambito, l'Autorità aveva approvato le tariffe senza disporre approfondimenti istruttori in relazione al riconoscimento, ad AIMAG S.p.A., di talune specifiche voci attinenti alle componenti a copertura dei costi delle immobilizzazioni di terzi.

Con tre ricordi nel 2021 ARERA, Provincia e Azienda Speciale Ufficio d'Ambito si appellavano al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza n. 2230/2020 emessa dal Tar Lombardia.

Con sentenza del 2023 il Consiglio di Stato, ha respinto  l'appello confermando la sentenza del Tar Lombardia, chiarendo che quest'ultimo "ha riscontrato vizi di legittimità nel complesso procedimento di approvazione tariffaria e ha inoltre valutato il corretto utilizzo della discrezionalità tecnica delle amministrazioni competenti, rilevandone le incongruenze logiche e tecniche nonché le carenze istruttorie, con particolare riferimento alla ritenuta alternatività tra le componenti di costo DeltaCuit e Opex, senza impingere in alcun modo su scelte connotate da discrezionalità amministrativa e senza pronunciarsi in merito a poteri amministrativi non ancora esercitati".


 
Comunicati Stampa
Data 26-09-2023
Ora 19:12
Rubrica
per il cittadino
per enti ed imprese
Titolo Approvato il supplemento istruttorio di Ato sull'aggiornamento delle tariffe Aimag
Descrizione

Il Consiglio Provinciale approva all'unanimità e adotta l'esito del supplemento istruttorio svolto dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova" relativo alla predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019 ed all'aggiornamento riferito agli anni 2018 e 2019 per il gestore AIMAG S.p.A. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.

Per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato è necessario approvare e adottare l'esito del supplemento istruttorio svolto dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova" relativo alla predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019 ed all'aggiornamento riferito agli anni 2018 e 2019 per il gestore AIMAG S.p.A.

 

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nel 2018 e nel 2019 aveva approvato le proposte trasmesse dall'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova relative alle predisposizioni tariffarie rispettivamente per il quadriennio 2016/2019 e gli aggiornamenti relativi al biennio 2018/2019, tra cui quella del gestore AIMAG S.p.A.

AIMAG S.p.A. allora impugnava le Deliberazioni  di ARERA e le Deliberazioni ad esse presupposte adottate rispettivamente dal Consiglio Provinciale, dalla Conferenza dei Comuni e dal C.d.A. dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova, chiedendone l'annullamento per carenza istruttoria e di motivazione del mancato riconoscimento delle componenti tariffarie deltaCuit (relativa alle immobilizzazioni di terzi) e Capexconc (relativa alla capitalizzazione degli usufrutti).

ARERA, Provincia e Azienda Speciale Ufficio d'Ambito si sono costituite in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Nel 2020 il Tar accoglieva il ricorso del Gestore, annullando le deliberazioni ARERA nella parte in cui, conformandosi alle relative predisposizioni tariffarie dell'Ente di Governo dell'Ambito, l'Autorità aveva approvato le tariffe senza disporre approfondimenti istruttori in relazione al riconoscimento, ad AIMAG S.p.A., di talune specifiche voci attinenti alle componenti a copertura dei costi delle immobilizzazioni di terzi.

Con tre ricordi nel 2021 ARERA, Provincia e Azienda Speciale Ufficio d'Ambito si appellavano al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza n. 2230/2020 emessa dal Tar Lombardia.

Con sentenza del 2023 il Consiglio di Stato, ha respinto  l'appello confermando la sentenza del Tar Lombardia, chiarendo che quest'ultimo "ha riscontrato vizi di legittimità nel complesso procedimento di approvazione tariffaria e ha inoltre valutato il corretto utilizzo della discrezionalità tecnica delle amministrazioni competenti, rilevandone le incongruenze logiche e tecniche nonché le carenze istruttorie, con particolare riferimento alla ritenuta alternatività tra le componenti di costo DeltaCuit e Opex, senza impingere in alcun modo su scelte connotate da discrezionalità amministrativa e senza pronunciarsi in merito a poteri amministrativi non ancora esercitati".


 
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