Tar respinge ricorso di Edison contro l'ordinanza della Provincia che la individuava come responsabile dell'inquinamento dell'Area Valletta

 


Depositata la sentenza con la quale il TAR ha respinto il ricorso proposto da Edison contro l'ordinanza della Provincia e la successiva convalida con cui l'ente individuava la ricorrente come responsabile dell'inquinamento nell'area Valletta del Sin di Mantova.

L'area è  esterna allo stabilimento e caratterizzata da una parte rialzata, utilizzata come parcheggio, ed una parte bassa, a sud della scarpata morfologica della Valle del Fiume Mincio, che presenta zone costantemente sommerse da una lama d'acqua) che è risultata contaminata da mercurio; PCDD/PCDF, idrocarburi C>12 e PCB.

Dagli approfondimenti istruttori, condotti direttamente o sotto la supervisione della locale ARPA, è emerso che i materiali utilizzati per formare le zone rialzate dell'area erano contaminati da mercurio, idrocarburi (C<12 e C>12), composti organici aromatici e IPA e che essi, soprattutto in occasione di intense precipitazioni, venivano trasportati nell'area umida a valle nonché nelle canaline di scolo che comunicano con l'esterno dell'area. 

La provincia di Mantova, compente in materia, ha pertanto avviato il procedimento per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento ex art. 244 TU ambiente, giungendo alla conclusione che la responsabilità sia da ascrivere ad Edison, proprietaria del petrolchimico fino al 1989.

Il provvedimento è stato adottato all'esito di un'approfondita istruttoria, nella quale, oltre a  considerare come la tipologia dei principali inquinanti (mercurio, PCDD/PCDF, C>12, IPA e PCB) sia riconducibile alle produzioni e ai cicli di lavorazione attivi all'epoca della gestione Montedison,  sono stati esaminati plurimi studi ed indagini ambientali, ivi incluso l'esame delle ortofoto dell'area succedutesi nel tempo che attesta una situazione consolidata e immutata fin dagli anni '80, con assenza di successivi movimenti terra o apporti significativi di materiale.

Il TAR ha accertato la completezza dell''istruttoria, ricordando il principio consolidato in giurisprudenza per il quale ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico del "più probabile che non", ha sottolineato che "l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento. Prova contraria che non è stata prodotta, in quanto la società si è limitata a criticare solo alcuni dei plurimi elementi considerati dall''Amministrazione e posti a base del provvedimento Respinta anche la pretesa di Edison di non essere tenuta a provvedere all'adozione delle misure di prevenzione (MIPRE), imposte dal Ministero in seguito all'ordinanza provinciale, perchè spettanti a proprietario. 
A riguardo, il collegio ha replicato che  "qualora, come nel caso di specie, il responsabile sia stato individuato, l'amministrazione procedente è legittimata ad imporgli anche l'adozione di tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie per la salvaguardi dell'ambiente".
Respinte infine tutte le censure riferite alla pretesa violazione del contraddittorio procedimentale, avendo il TAR accertato che "l'Amministrazione ha assicurato alla ricorrente un'ampia partecipazione procedimentale comunicandole l'avvio del procedimento volto all'individuazione del responsabile della contaminazione, e dopo averlo concluso, ha riaperto l'istruttoria, proprio per analizzare la documentazione presentata dalla ricorrente ed erroneamente pretermessa; senza contare che, i provvedimenti impugnati (ordinanze PD 954/20 e 453/21) non impongono alla ricorrente l'esecuzione di uno specifico progetto di bonifica, né, del resto, potrebbero farlo, ma si limitano ad ordinargli di presentare, sulla base dei dati in suo possesso e di quelli emersi nel corso dell'istruttoria, «una proposta progettuale che costituirà la base condivisa per la elaborazione di un progetto".

 

 



Comunicati Stampa
Data 24-10-2022
Ora 18:21
Rubrica
per il cittadino
per enti ed imprese
Titolo Tar respinge ricorso di Edison contro l'ordinanza della Provincia che la individuava come responsabile dell'inquinamento dell'Area Valletta
Descrizione

 


Depositata la sentenza con la quale il TAR ha respinto il ricorso proposto da Edison contro l'ordinanza della Provincia e la successiva convalida con cui l'ente individuava la ricorrente come responsabile dell'inquinamento nell'area Valletta del Sin di Mantova.

L'area è  esterna allo stabilimento e caratterizzata da una parte rialzata, utilizzata come parcheggio, ed una parte bassa, a sud della scarpata morfologica della Valle del Fiume Mincio, che presenta zone costantemente sommerse da una lama d'acqua) che è risultata contaminata da mercurio; PCDD/PCDF, idrocarburi C>12 e PCB.

Dagli approfondimenti istruttori, condotti direttamente o sotto la supervisione della locale ARPA, è emerso che i materiali utilizzati per formare le zone rialzate dell'area erano contaminati da mercurio, idrocarburi (C<12 e C>12), composti organici aromatici e IPA e che essi, soprattutto in occasione di intense precipitazioni, venivano trasportati nell'area umida a valle nonché nelle canaline di scolo che comunicano con l'esterno dell'area. 

La provincia di Mantova, compente in materia, ha pertanto avviato il procedimento per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento ex art. 244 TU ambiente, giungendo alla conclusione che la responsabilità sia da ascrivere ad Edison, proprietaria del petrolchimico fino al 1989.

Il provvedimento è stato adottato all'esito di un'approfondita istruttoria, nella quale, oltre a  considerare come la tipologia dei principali inquinanti (mercurio, PCDD/PCDF, C>12, IPA e PCB) sia riconducibile alle produzioni e ai cicli di lavorazione attivi all'epoca della gestione Montedison,  sono stati esaminati plurimi studi ed indagini ambientali, ivi incluso l'esame delle ortofoto dell'area succedutesi nel tempo che attesta una situazione consolidata e immutata fin dagli anni '80, con assenza di successivi movimenti terra o apporti significativi di materiale.

Il TAR ha accertato la completezza dell''istruttoria, ricordando il principio consolidato in giurisprudenza per il quale ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico del "più probabile che non", ha sottolineato che "l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento. Prova contraria che non è stata prodotta, in quanto la società si è limitata a criticare solo alcuni dei plurimi elementi considerati dall''Amministrazione e posti a base del provvedimento Respinta anche la pretesa di Edison di non essere tenuta a provvedere all'adozione delle misure di prevenzione (MIPRE), imposte dal Ministero in seguito all'ordinanza provinciale, perchè spettanti a proprietario. 
A riguardo, il collegio ha replicato che  "qualora, come nel caso di specie, il responsabile sia stato individuato, l'amministrazione procedente è legittimata ad imporgli anche l'adozione di tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie per la salvaguardi dell'ambiente".
Respinte infine tutte le censure riferite alla pretesa violazione del contraddittorio procedimentale, avendo il TAR accertato che "l'Amministrazione ha assicurato alla ricorrente un'ampia partecipazione procedimentale comunicandole l'avvio del procedimento volto all'individuazione del responsabile della contaminazione, e dopo averlo concluso, ha riaperto l'istruttoria, proprio per analizzare la documentazione presentata dalla ricorrente ed erroneamente pretermessa; senza contare che, i provvedimenti impugnati (ordinanze PD 954/20 e 453/21) non impongono alla ricorrente l'esecuzione di uno specifico progetto di bonifica, né, del resto, potrebbero farlo, ma si limitano ad ordinargli di presentare, sulla base dei dati in suo possesso e di quelli emersi nel corso dell'istruttoria, «una proposta progettuale che costituirà la base condivisa per la elaborazione di un progetto".

 

 



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