Propaganda elettorale
Ai Sindaci e ai
Consiglieri comunali in carica è fatto divieto di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate
in forma impersonale
(L. 28/2000, art.
9).
Possono svolgere propaganda, al di fuori dell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano
utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alla
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Queste limitazioni decorrono dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (Circolare Ministero dell'Interno 32/2014 PUNTO 9 pag. 9).