Modulistica

Presentazione Candidature e Liste

 
Sarà possibile presentare Candidature e Liste nei seguenti giorni:
 
  • Martedì 9 agosto 2016 dalle ore 8.00 alle ore 20.00
 
  • Mercoledì 10 agosto 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 
Per supporto in merito alla presentazione di Liste e Candidature rivolgersi a:
 
  • Cristina Paparella
Tel. 0376 204251
            e-mail: cristina.paparella@provincia.mantova.it
 
  • Milva Reggiani
Tel. 0376 204360
            e-mail: milva.reggiani@provincia.mantova.it
 
  • Rossana Sacchelli
Tel. 0376 204221
            e-mail: rossana.sacchelli@provincia.mantova.it
 
 
Presentazione Candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Mantova
 
La candidatura alla carica di Presidente necessita della sottoscrizione di almeno n° 126 elettori, pari al 15% degli aventi diritto al voto.
 
Deve essere presentata utilizzando la seguente modulistica (scaricabile in fondo alla pagina):
 
  • Modulo presentazione candidatura a Presidente
 
  • Modulo accettazione candidatura a Presidente
 
  • Modulo designazione rappresentante candidatura a Presidente
 
 
Presentazione delle Liste alla carica di Consigliere della Provincia di Mantova
 
La candidatura alla carica di Consigliere comporta la presentazione di una lista composta da un numero minimo di 6 candidati ad un numero massimo di 12 candidati e necessita della sottoscrizione di almeno n° 42 elettori, pari al 5% degli aventi diritto al voto.
 
Deve essere presentata utilizzando la seguente modulistica (scaricabile in fondo alla pagina):
 
  • Modulo presentazione Lista alla carica di Consigliere
 
  • Modulo accettazione candidatura a Consigliere
 
  • Modulo designazione rappresentante di Lista
 
 
Liste e Candidature presentate fuori termine verranno ricusate
 
Si riporta ai fini suddetti l'art.15 del Manuale Operativo della Provincia di Mantova:
"Sottoscrizione delle candidature e delle liste di candidati"
 
  1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.
  2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione.
  3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio provinciale. Pertanto, quando l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolge nella stessa data, il sottoscrittore di una lista di candidati a Consigliere provinciale può sottoscrivere una candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.
  4. I Consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'art.1, comma 80, Legge n.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autentificazioni di firma previste nel Manuale operativo.
  5. Per ciascun sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune della provincia di Mantova in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale), nonché gli estremi del documento di identità.
  6. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'art.14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni: da Notaio, Giudice di pace, Cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali o delle sezioni distaccate dei Tribunali, Segretario delle Procure della Repubblica, Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore comunale, Assessore provinciale, Presidente del Consiglio comunale, Presidente del Consiglio circoscrizionale, Vicepresidente del Consiglio circoscrizionale, Segretario comunale, Segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal Presidente della Provincia nonché Consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco.
  7. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
  8. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art.14, della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.