Accesso civico generalizzato

 

Normativa di riferimento

Art. 5 comma 2 del D. Lgs. n.33/2013

 

Che cos'è l'accesso civico generalizzato?

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Provincia non è obbligata a pubblicare, senza bisogno di motivare la richiesta ma semplicemente a fini conoscitivi, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

Questa ipotesi di accesso si aggiunge all'accesso a dati e documenti che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, per i quali è prevista la forma dell'Accesso civico "semplice".


 

Quali sono i limiti all'esercizio dell'accesso civico generalizzato?

L'accesso civico generalizzato e' rifiutato:

per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.

per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  1. a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia; b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

  2. nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

  3. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Se i limiti di cui ai n.1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

I limiti di cui ai n. 1 e 2 si applicano per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai n. 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. (in allegato indicazioni operative per l'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato e limitazioni)

 

I diritti dei controinteressati

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi relativi a titolari di dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici o commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali, se l'amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico generalizzato non deve essere motivata e va indirizzata al Dirigente d'Area competente per materia o all'URP della Provincia di Mantova.
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata tramite SPORTELLO TELEMATICO

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Quando l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando il rilascio dei documenti o dei dati in formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l'amministrazione che detiene di dati.


Il procedimento

Il Dirigente competente, dopo aver ricevuto la richiesta, conclude il procedimento di accesso generalizzato con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

  
Tutela dell'accesso civico generalizzato

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l'ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.


Dove rivolgersi

URP della Provincia di Mantova - Via Principe Amedeo n.32 - 46100 Mantova

Tel. 0376 204741

FAX 0376 204 334

Email accessocivico@provincia.mantova.it

PEC: provinciadimantova@legalmail.it


Ultimo aggiornamento 29 marzo 2023