Segnalazione condotte illecite Whistleblower

Cos'è il Whistleblowing

Il Whistleblowing è un istituto giuridico previsto già dalla Legge n.190/2012  e ora disciplinato dal Decreto legislativo n. 24/2023, con il quale, per rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower). Il Decreto legislativo n. 24/2023 disciplina le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può effettuare la segnalazione

  • il personale dipendente della Provincia di Mantova;
  • il personale dipendente di altra amministrazione in comando o in distacco presso la Provinca di Mantova
  • i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività a favore della Provincia di Mantova;
  • i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti, della Provincia di Mantova;
  • i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Provincia di Msntova;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

Per tutti i suddetti soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico e anche dopo lo scioglimento del medesimo.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante, sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circonstanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate in conformità alla normativa.

Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse, e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi della legge n. 190/2012, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all'istituto del whistleblowing, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

La segnalazione va presentata utilizzando la piattaforma dedicata, alla quale si può accedere cliccando sul banner sotto riportato:

 Segnalazioni


Ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui si denuncia la commissione di atti ritorsivi, presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito, vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC, che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile nel caso di fondatezza della segnalazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali per segnalazioni di illecito (Whistleblowing)

   

Per approfondimenti ulteriori vai a:

Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 con le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"

WHISTLEBLOWING, Cos'è, chi può effetturare segnalazioni, cosa può essere segnalato, iter

 

 Ultimo aggiornamento 13 settembre 2023