Strumenti di tutela per il cittadino
Come fare per tutelarsi nell'ambito di un procedimento amministrativo attivato con la Provincia
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DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Il
soggetto interessato ha diritto a partecipare al procedimento ai
sensi dell'articolo 8 del vigente regolamento provinciale su
procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti. Il diritto di
partecipazione comprende la possibilità di:
- prendere visione e avere copia degli atti del procedimento
- presentare memorie scritte e documenti
- partecipare allo svolgimento del procedimento in apposita riunione.
L'esercizio di questi diritti può
comportare nuove e più approfondite esigenze istruttorie, in
questo caso il termine di conclusione del provvedimento finale
può essere sospeso.
Possono essere attivate anche forme diverse
di partecipazione da parte del responsabile del procedimento a
seguito delle quali, con la presentazione di proposte ed
osservazioni da parte dell'interessato, può essere decisa
anche l'adozione di un provvedimento concordato
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DIRITTO DI PROPORRE RICORSO AMMINISTRATIVO /
GIURISDIZIONALE
Contro il provvedimento conclusivo del
procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o
dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua
conoscenza ai sensi della legge 104/2010 "Codice del
processo amministrativo".
In
alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario
al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti
nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120
giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del
provvedimento ai sensi del DPR 1199/71 artt. 8 e 9.
Se
si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso
straordinario e viceversa.
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IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E
APPALTI
Ai
sensi dell'art. 120 del Dlgs n. 104/2010, gli atti delle
procedure di affidamento e appalti sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro
il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti:
- per quanto attiene al bando di indizione di gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell'art. 66 comma 8 del Dlgs n. 163/2006;
- per quanto attiene ai provvedimenti di esclusione dalla gara, di aggiudicazione definitiva, nonché di stipula del contratto, dalla ricezione delle relative comunicazioni, previste dall'articolo 79 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- in ogni caso dalla conoscenza dell'atto.
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TUTELA PREVISTA IN CASO DI PROVVEDIMENTO EMESSO FUORI
TERMINE
Ai
sensi dell'articolo 12 del vigente Regolamento provinciale su
procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti, qualora il
provvedimento non venga emesso entro il termine stabilito,
l'interessato può presentare immediatamente ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 117 del dlgs
2 luglio 2010 n. 104, senza necessità di diffidare
preventivamente l'Amministrazione inadempiente.
L'organo di governo ha individuato nella
figura apicale del segretario generale il soggetto a cui è
attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del
responsabile del procedimento ad emettere il provvedimento
conclusivo.
Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento (decurtato delle eventuali cause di
sospensione), il cittadino può rivolgersi al segretario
generale, affinchè concluda il procedimento attraverso le
strutture competenti (art. 9 ter Legge 241/1990).
Ultimo aggiornamento 30
giugno 2022