Come presentare candidature e liste
Presentazione Candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Mantova
La
candidatura alla carica di Presidente necessita della
sottoscrizione di almeno il 15% degli aventi diritto al voto,
risultanti dalla lista generale approvata e pubblicata sul
sito istituzionale entro il 30° giorno antecedente la votazione
(18 novembre 2021).
Deve essere
presentata utilizzando la seguente modulistica (scaricabile in
formato word nella sezione
modulistica):
- Modulo presentazione candidatura a Presidente ( atto principale e atto secondario)
-
Modulo
accettazione candidatura a Presidente
- Modulo designazione rappresentante candidatura a Presidente seggio centrale n. 1
Presentazione delle Liste alla carica di Consigliere della Provincia di Mantova
La candidatura
alla carica di Consigliere comporta la presentazione di una lista
composta da un numero minimo di 6 candidati ad un numero massimo di
12 candidati e necessita della sottoscrizione di almeno il 5%
degli aventi diritto al voto, risultanti dalla lista generale
approvata e pubblicata sul sito istituzionale entro il 30°
giorno antecedente la votazione (18 novembre
2021).
Deve
essere presentata utilizzando la seguente modulistica (scaricabile
in formato word nella sezione
modulistica):
- Modulo presentazione Lista alla carica di Consigliere ( atto principale e atto secondario)
- Modulo accettazione candidatura a Consigliere
-
Modulo designazione
rappresentante di Lista seggio centrale n.
1
- Modulo designazione rappresentante di Lista seggio n. 2
Liste e Candidature
presentate fuori termine verranno ricusate
Si riporta ai fini suddetti l'art.15 del Manuale Operativo della Provincia di Mantova:
"Sottoscrizione delle candidature e delle liste di candidati"
- Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.
- I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione.
- Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio provinciale. Pertanto, quando l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolge nella stessa data, il sottoscrittore di una lista di candidati a Consigliere provinciale può sottoscrivere una candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.
- Per ciascun sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune della provincia di Mantova in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale), nonché gli estremi del documento di identità.
- La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'art.14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni: da Notaio, Giudice di pace, Cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali o delle sezioni distaccate dei Tribunali, Segretario delle Procure della Repubblica, Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore comunale, Assessore provinciale, Presidente del Consiglio comunale, Presidente del Consiglio circoscrizionale, Vicepresidente del Consiglio circoscrizionale, Segretario comunale, Segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal Presidente della Provincia nonché Consigliere comunale e Provinciale
- Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine
- L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
- I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art.14, della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.
Art. 13 Manuale operativo
Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste
1. In
applicazione dell'articolo 1, comma 71, Legge 56/2014, nelle liste
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale
inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio elettorale
riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al
sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista,
in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al
primo periodo.
La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello
minimo prescritto è inammissibile.
Si rimanda a una attenta lettura del
manuale
operativo e alla
Tabella proporzioni di
genere.
Presentazione designazioni dei rappresentanti dei candidati presidenti e di lista per la carica di Consigliere Provinciale
La Presentazione della designazione dei rappresentanti del candidato alla carica di Presidente e dei rappresentanti di lista per la carica di Consigliere Provinciale va fatta entro le ore 15 di venerdì 17 dicembre 2021, presso l'ufficio elettorale, ufficio della Segreteria Generale, al primo piano di Palazzo di Bagno, in Via Principe Amedeo n. 32 in base al modello scaricabile sotto
(
Modulo di
designazione del rappresentante del
candidato alla carica di Presidente seggio centrale n.
1
)
(
Modulo di designazione
del rappresentante del candidato alla carica di Presidente Seggio
n. 2)
(
Modulo di designazione
del rappresentante di lista alla carica di consigliere provinciale
seggio centrale n. 1)
- Documenti
- Tabella proporzioni genere (pdf, 45 KB)